abril 27, 2020

Nel 2019 l'UE ha approvato 295.785 domande d’asilo, aumentano i venezuelani. Come si ottiene il diritto d'asilo?




I dati  Eurostat: aumentano i venezuelani.  I paesi che ricevono di più le richieste sono Germania, Francia, Spagna e Italia, che accolgono, insieme, i tre quarti dei richiedenti.


(en español a pie de página)

Nel 2019 l’Unione europea ha concesso protezione internazionale e 295.785 persone, il 6% in meno di quelle riconosciute nel 2018. Di queste decisioni positive di richiesta asilo, quasi la metà (141.055) sono riconoscimenti di status di rifugiato, meno di un quarto (72.660) le protezioni concesse per ragioni umanitarie.
Ad aprire le porte ai cittadini extracomunitario soprattutto Germania (116.230 richieste accolte), Francia (42.120), Spagna (38.525) e Italia (31.010). Questi quattro Paesi da soli registrano più dei tre quarti delle concessioni di asilo, sottolinea Eurostat nei dati diffusi oggi.
A beneficiare della protezione internazionale dei Paesi dell’UE soprattutto siriani (78.600, pari al 27% del numero totale di persone a cui è stato concesso lo status di protezione), afghani (40mila, o 14%) e venezuelani (37.500, o 13%). Da notare come il numero di venezuelani, a causa della crisi nel Paese, è aumentato di quasi 40 volte nel 2019 rispetto al 2018. In Italia le prime tre nazionalità per domande di asilo concesso risultano Nigeria, Pakistan e Bangladesh.
Attualmente le politiche di gestione dei flussi migratori in Europa risentono delle misure emergenziali di contrasto alla pandemia di Coronavirus. La chiusura delle frontiere interne ed esterne sta incidendo sugli arrivi e di conseguenza sulle politiche di ammissione. E’ lecito attendersi per il 2020, un calo delle richieste di protezione, salvo quelle già pendenti.

Come si ottiene il diritto di asilo?
Con riferimento all’ultimo dei motivi di appello, il diritto d’asilo previsto all’articolo 10, comma 3 della Costituzione è stato implementato con le previsioni normative che hanno delineato le tre forme di protezione internazionale del nostro ordinamento, ovverosia lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e l’istituto peculiare della protezione umanitaria, e che non residua dunque spazio applicativo autonomo e diretto per la norma costituzionale richiamata.

Corte appello Milano, 24/07/2017, n.3479

Diritto di asilo: i soggetti garantiti
In tema di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 10 Cost., il diritto di asilo è garantito a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente da fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni.

Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste ni tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lg. n. 251 del 2007 e dall’art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998.

Tribunale Roma, 06/11/2019

Diritto all’esame della domanda di asilo
In riferimento alla disposizione dell’art. 10 Cost., questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n.21894

Revoca della protezione internazionale
In materia di revoca della protezione internazionale, l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 33, comma 1 del d.lgs. n.25 del 2008, non determina alcuna nullità della decisione di revoca per carenza di un requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione avverso il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, di consentire all’impugnante di spiegare in sede giurisdizionale,tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto spiegare in fase amministrativa.

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n.21143

Riconoscimento del diritto di asilo
In tema di disciplina penale dell’immigrazione, la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non è esclusa dall’avere lo straniero, successivamente alla disposta espulsione rimasta inottemperata, formulato istanza di riconoscimento del diritto di asilo ed ottenuto, in conseguenza di essa, un permesso di soggiorno provvisorio sino all’esito del procedimento, atteso che il carattere necessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione per la precedente illecita permanenza.

Attribuzione della qualifica di protezione internazionale
La Corte di giustizia è competente, ai sensi dell’art. 19, par. 3, lett. b), TUE e dell’art. 267, 1° comma, lett. b), TFUE, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione e sulla validità di qualsiasi atto adottato dalle istituzioni dell’Unione. Pertanto, essa è competente ad esaminare la validità della direttiva 2011/95, relativa all’attribuzione della qualifica di protezione internazionale, verificandone la compatibilità con i Trattati, con i principi costituzionali che da questi discendono, nonché con le disposizioni della Carta.

Inoltre, benché l’Unione non sia parte contraente della Convenzione di Ginevra, essa è tenuta a rispettarla, come richiedono l’art. 78, par. 1, TFUE — ai sensi del quale la politica comune in materia di asilo deve essere conforme a tale Convenzione — e l’art. 18 della Carta che dispone che il « diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra ».

Corte giustizia UE grande sezione, 14/05/2019, n.391

La revoca della protezione sussidiaria
La revoca della protezione sussidiaria da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990, atteso l’espresso richiamo ad esso operato dall’art. 18 del d.lgs. n. 25 del 2008. La violazione di tale obbligo determina l’invalidità della decisione del giudice che, adito a fronte del provvedimento amministrativo negativo, abbia puramente e semplicemente accettato le acquisizioni procedimentali lesive dei diritti di difesa, senza procedere ad alcuna iniziativa officiosa e collaborativa: detta iniziativa, se può essere negata quando le prospettazioni documentali ed orali del richiedente protezione siano di tale implausibilità da rendere la stessa inutile, non può essere declinata allorché il richiedente protezione, per omesso avviso dell’inizio del procedimento amministrativo, non abbia potuto ragionevolmente formulare nessuna produzione o deduzione.

Cassazione civile sez. I, 20/03/2019, n.7841

La richiesta di asilo
Va disattesa la richiesta di asilo ex art. 10 Cost., posto che il diritto di asilo non è da intendersi come forma di protezione autonoma e ulteriore rispetto a quelle già espressamente previste dalla normativa vigente.

Corte appello Roma sez. IV, 30/10/2018, n.6894

Riconoscimento della protezione internazionale
Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell’art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2007.


(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, in presenza di una domanda di protezione sussidiaria, proposta da cittadino del Bangladesh e giustificata con l’esistenza, in quel Paese, di un conflitto armato nonché di violenza indiscriminata ai danni dei civili, aveva omesso di acquisire qualsiasi informazione presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo o da altre fonti).

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2018, n.17069

La normativa sul diritto d’asilo
Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della normativa di cui al d.lg. 19 novembre 2007 n. 251, adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE e di cui all’art. 5 comma 6 del d.lg. 25 luglio 1998 n. 286.

Ne consegue che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 comma 3 Cost., in chiave processuale e strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.

Tribunale Lecce sez. I, 24/04/2018

La domanda di riconoscimento del diritto di asilo
Per accertare la veridicità e l’attendibilità delle circostante esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell’onere della prova previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007. Sotto tale profilo la Corte non può non rilevare come i due differenti racconti proposti dal richiedente presentino delle criticità e contraddittorietà che dimostrano la non affidabilità e la non credibilità dello stesso, venendo meno l’onere di ricerca della prova nell’accertamento dei fatti cui è tenuta l’autorità giudiziaria.

In merito all’avanzata domanda di riconoscimento del diritto di asilo, si evidenzia come tale forma di protezione non rappresenta una misura autonoma e distinta rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria; pertanto, l’insussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento di tali misure, esclude la fondatezza della domanda di riconoscimento anche del diritto d’asilo.

Corte appello Milano sez. IV, 09/02/2018, n.718

L’obbligo di salvataggio in mare dei naufraghi
L’art. 10 Cost., 1º comma, impone all’Italia di conformare il proprio ordinamento giuridico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, tra le quali sono incluse le regole riguardanti il salvataggio in mare dei naufraghi. Inoltre il 3º comma della medesima disposizione riconosce il diritto di asilo allo straniero al quale nel proprio Paese sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana .

L’obbligo di salvataggio in mare dei naufraghi, derivante da una consuetudine marittima risalente nel tempo, è previsto da varie convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare, la Convenzione di Londra del 1º settembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimi. Nell’obbligo di ricerca e soccorso in mare rientra anche l’obbligo di individuare un porto sicuro. Solo nel momento dell’arrivo in tale luogo cessano gli obblighi di soccorso che il diritto internazionale pone in carico dello Stato.

Costituisce « porto sicuro » un luogo in cui sia assicurata la sicurezza, intesa come protezione fisica, delle persone soccorse in mare. Laddove le persone soccorse si qualifichino anche come migranti, rifugiati o richiedenti asilo e siano quindi soggetti alle garanzie e alle procedure di protezione internazionale, il luogo di sbarco per essere considerato sicuro deve inoltre garantire che non vengano commesse violazioni del principio di non respingimento, del divieto di espulsioni collettive e più in generale dei diritti di protezione internazionale dei rifugiati e richiedenti asilo.

La Convenzione di Amburgo impone agli Stati contraenti di garantire che, una volta concluse le operazioni di ricerca e salvataggio in mare, i naufraghi siano condotti in un luogo sicuro dove, oltre all’integrità fisica e alla dignità umana, a questi ultimi sia assicurata la possibilità di far valere i propri diritti fondamentali. Nell’estate del 2018 la Libia non poteva essere qualificata come un luogo sicuro ai sensi della Convenzione, essendo il contesto libico caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e non avendo la Libia ratificato la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Il potere delle autorità libiche di impartire a quelle italiane direttive finalizzate al rimpatrio in Libia di migranti provenienti da tale Paese non discende dalla Convenzione di Amburgo, la quale si limita a stabilire in via generale che gli Stati contraenti possono stipulare accordi regionali per la delimitazione con gli Stati frontisti delle zone SAR, ma dal memorandum firmato da Italia e Libia il 2 febbraio 2017.

Il diritto a non essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti disumani o degradanti è assoluto e non ammette deroghe neanche di fronte a situazioni di emergenza nazionale, come la lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, l’art. 3 CEDU, nel vietare atti di tortura e altri trattamenti inumani o degradanti, proibisce anche di espellere, respingere o estradare lo straniero verso uno Stato qualora sussista il rischio reale, attuale, personale e concreto di sottoposizione a tali pratiche da parte di agenti pubblici e privati ovvero di una ulteriore espulsione verso altri Stati ove pure sussista tale rischio.

Secondo la consolidata giurisprudenza, sia interna sia internazionale, il principio di non-refoulement, essendo previsto da numerose fonti internazionali e dal diritto dell’Unione Europea, ha assunto rango consuetudinario e cogente. Pertanto il memorandum del 2017 tra Italia e Libia è nullo ai sensi dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Esso è anche incompatibile con l’art. 10,1º comma, Cost., attraverso il quale il principio di non-refoulement è entrato automaticamente a far parte dell’ordinamento giuridico italiano, acquisendo rango costituzionale.

Sul piano interno, il memorandum è un accordo internazionale che, pur avendo ad oggetto una materia rientrante tra quelle per le quali l’art. 80 Cost. richiede la previa autorizzazione parlamentare alla ratifica, è stato concluso in forma semplificata. Il requisito della ratifica non è soddisfatto dalla l. 9 agosto 2018 n. 98, di conversione del d.l. 10 luglio 2018 n. 84, che autorizza la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici.

La tesi dell’autorizzazione implicita ex post alla ratifica non trova fondamento né nella Costituzione, da cui si evince che l’autorizzazione parlamentare deve precedere la ratifica, né nella giurisprudenza costituzionale. Pertanto l’esecuzione di un accordo concluso senza la previa autorizzazione del Parlamento, ancorché avente ad oggetto questioni rientranti tra quelle di cui all’art. 80 Cost., non può essere considerato produttivo di effetti giuridici.

Sul piano internazionale il memorandum costituisce un’intesa non giuridicamente vincolante dalla quale le parti possono sempre e liberamente sottrarsi. Ai sensi dell’art. 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, infatti, uno Stato può invocare, quale vizio del suo consenso, la violazione di una regola del suo diritto interno di importanza fondamentale.

La legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 30 agosto 2008 non è idonea a garantire la necessaria copertura parlamentare al memorandum. Il memorandum non costituisce infatti un mero accordo integrativo del Trattato di amicizia ed è stato stipulato al precipuo fine di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Nel caso della ribellione a bordo della Vos Thalassa sussiste la causa di giustificazione della legittima difesa ai sensi dell’art. 52 cod. pen., in quanto le azioni delittuose commesse dai migranti soccorsi in mare che si sono opposti con la minaccia dell’uso della forza al loro rimpatrio in Libia miravano a salvaguardare i loro diritti (diritto al ricovero in un porto sicuro, diritto alla vita, diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti) dal pericolo attuale, da loro non volontariamente determinato, di subire un’offesa ingiusta. Tali azioni, inoltre, non risultano sproporzionate, dato che erano in gioco, da una parte, il diritto alla vita e a non essere sottoposti a trattamenti disumani o di tortura, dall’altra, il diritto alla autodeterminazione dell’equipaggio, sicuramente sacrificabile in base all’art. 52 cod. pen. di fronte alla prospettiva delle lesioni che sarebbero scaturite dallo sbarco in Libia.

Tribunale Trapani, 03/06/2019, n.112

Familia Futura Press
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En español


Datos de Eurostat: venezolanos en aumento. Los países que reciben más solicitudes son Alemania, Francia, España e Italia, que en conjunto aceptan las tres cuartas partes de los solicitantes.
En 2019, la Unión Europea otorgó protección internacional a 295,785 personas, un 6% menos que las reconocidas en 2018. De estas decisiones positivas de asilo, casi la mitad (141,055) son premios de estatus de refugiado, menos de una cuarta parte (72,660) protecciones otorgadas por razones humanitarias.
Para abrir las puertas a ciudadanos no pertenecientes a la UE, especialmente Alemania (116,230 solicitudes aceptadas), Francia (42,120), España (38,525) e Italia (31,010). Solo estos cuatro países registran más de las tres cuartas partes de las concesiones de asilo, señala Eurostat en los datos publicados hoy.

Para beneficiarse de la protección internacional de los países de la UE, especialmente los sirios (78,600, equivalente al 27% del número total de personas a las que se les ha otorgado el estado de protección), afganos (40,000, o 14%) y venezolanos (37,500, o 13 %). Cabe señalar que el número de venezolanos, debido a la crisis en el país, aumentó casi 40 veces en 2019 en comparación con 2018. En Italia, las tres principales nacionalidades para las solicitudes de asilo otorgadas son Nigeria, Pakistán y Bangladesh.
Las políticas para gestionar los flujos migratorios en Europa se ven actualmente afectadas por medidas de emergencia para combatir la pandemia de coronavirus. El cierre de las fronteras internas y externas está afectando a las llegadas y, en consecuencia, a las políticas de admisión. Para 2020, se puede esperar que las solicitudes de protección disminuyan, excepto las que ya están pendientes.
Derecho de asilo: sujetos garantizados
En términos de protección internacional, de conformidad con el art. 10 de la Constitución, el derecho de asilo está garantizado para cualquier persona que provenga de un país donde el ejercicio de las libertades fundamentales no está permitido, independientemente de si ha sufrido o tiene miedo de ser perseguido.
El derecho de asilo se implementa y regula plenamente mediante la provisión de las situaciones finales previstas en los tres institutos constituidos por el "estatuto" de refugiado, por la protección subsidiaria y por el derecho a emitir un permiso humanitario, por la legislación exhaustiva mencionada en d. lg. n. 251 de 2007 y art. 5, párrafo 6, d.lg. n. 286 de 1998.

La legislación sobre derecho de asilo
El derecho de asilo se implementa y regula plenamente mediante la provisión de las situaciones finales previstas en los tres institutos constituidos por el estatuto de refugiado, por la protección subsidiaria y por el derecho a emitir un permiso humanitario, por la legislación mencionada en el decreto legislativo. 19 de noviembre de 2007 n. 251, adoptado en aplicación de la Directiva 2004/83 / CE y mencionado en el art. 5 párrafo 6 del decreto legislativo 25 de julio de 1998 n. 286.

De ello se deduce que ya no existe ningún margen de aplicación directa residual de las disposiciones del art. 10 párrafo 3 de la Constitución, en términos procesales e instrumentales, para proteger a quienes tienen derecho a examinar su solicitud de asilo de la misma manera que las normas de protección vigentes.

La solicitud de reconocimiento del derecho de asilo.
Para determinar la veracidad y fiabilidad del entorno expuesto por el solicitante como base para sus reclamos de protección internacional, el régimen de carga de la prueba previsto por el art. 3 del Decreto Legislativo no. 251 de 2007. Desde este punto de vista, el Tribunal no puede dejar de notar que las dos cuentas diferentes propuestas por el solicitante presentan problemas críticos y contradicciones que demuestran la falta de confiabilidad y no credibilidad de la misma, eliminando así la carga de buscar evidencia en la evaluación. los hechos a los que está vinculada la autoridad judicial.

Con respecto a la solicitud avanzada para el reconocimiento del derecho de asilo, se observa que esta forma de protección no representa una medida independiente y distinta con respecto al reconocimiento del estatuto de refugiado y la protección subsidiaria; por lo tanto, la ausencia de las condiciones necesarias para el reconocimiento de estas medidas excluye la validez de la solicitud de reconocimiento también del derecho de asilo.
El derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos inhumanos o degradantes es absoluto y no permite excepciones incluso ante situaciones de emergencia nacional, como la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el art. 3 CEDH, al prohibir actos de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, también prohíbe expulsar, rechazar o extraditar al extranjero a un Estado si existe un riesgo real, actual, personal y concreto de ser sometido a tales prácticas por agentes públicos y particulares o una mayor expulsión a otros Estados donde exista dicho riesgo.

Atención: 
Solicitar asilo es una cuestión de derechos humanos y, en la mayoría de los casos, de una emergencia humanitaria y / o política. Con la excepción de los sellos estatales, no tiene que pagar nada y puede solicitarlo por si mismo. Tenga cuidado de no dejarse engañar por nadie.

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