febrero 28, 2007

Un taglio di lingua



Il limite è stato oltrepassato, ha ragione Costanzo nel suo articolo su 'Il Messaggero'. Mi chiedo come sia possibile arrivare a tanto e in quale clima di repressioni e violenza si vive se si arriva a tanto. La maestrina che taglia la lingua all'allievo per farlo azzittire, la guardia che punta l'arma a un bambino, gli insegnanti che si fanno palpeggiare dai ragazzini. Qualcosa è cambiato o è soltanto la verità di sempre che adesso, grazie alla tecnologia mms, si vede?
Ecco i link di due pezzi che mi piacciono, tra cui quello del mio amico David Puente.
Il Meridiano
David Puente
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Sul blog del Coronel Milza c'è la telefonata tra Fidel e Chavez

febrero 26, 2007

La rivalsa delle donne



'La Repubblica'

Le donne picchiano gli uomini. E' una festa, le botte sono reali.

A 100 chilometri da Nuova Delhi le donne picchiano gli uomini. Ma solo per un giorno, nel corso della cerimonia dedicata a Radha. Consorte di Krishna, secondo la leggenda la dea sbaragliò un contingente di cittadini maschi della città natale del marito. Da sola. Le seguaci indù ripropongono l'impresa picchiando con dei bastoni gli uomini accorsi alla festa, che si proteggono con degli scudi di pelle

www.cosmodelafuente.com

febrero 25, 2007

Gli italiani fuggono da Chavez



Dopo sacrifici di anni anche i nostri conterranei italiani emigrati in Venezuela sono costretti a lasciare il paese. La politica dello pseudo socialista che in realtà si comporta da dittatore, ha spaventato tutti.
Sono moltissimi anche i figli di questi italiani, venezuelani a tutti gli effetti, a trasferirsi in Italia. Bienvenidos hermanos!
Per le peripezie del Coronel Milza visita il blog che scotta
A presto
Cosmo
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febrero 23, 2007

A proposito di affidamento condiviso



AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIOIn data 24 gennaio 2006 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il testo del disegno di l. n. 3537 recante Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. La metodologia adottata è quella ormai tradizionale di inserire la nuova normazione nel contesto di leggi organiche, nella fattispecie del codice civile e del codice di procedura civile, attraverso la sostituzione dell'art. 155 c.c. e l'inserimento nel primo libro dello stesso codice di altri sei articoli, nonché nella modificazione dell'art. 708 c.p.c. con inserimento degli artt. 709-bis, 709-ter nello stesso codice. Il testo contiene poi, all'art. 4, la normativa attinente al diritto intertemporale e la estensione di essa al divorzio, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla nullità del matrimonio, nonché - e la circostanza merita particolare attenzione - ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Senza affrontare il dibattuto problema della opportunità, se non legittimità, dell'indicato iter procedimentale di legiferare, in questa sede, non essendovi la possibilità per ragioni di tempo di procedere ad analisi sistematica della legge in esame, ci si limiterà a delineare i dati essenziali che caratterizzano la nuova normativa, riservando ad altra occasione l'approfondimento delle questioni che emergono, soprattutto avuto riguardo agli àmbiti di operatività della nuova disciplina rispetto al sistema organico emergente dal codice civile e dalla l. 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n. 74. Una prima notazione di ordine generale sembra debba essere proposta con riguardo alla qualificazione giuridica, in relazione alla denominazione, del rapporto tra genitori e figli nelle ipotesi di separazione e di divorzio. Si adotta l'espressione affidamento condiviso: si tratta di una innovazione terminologica - non priva, forse, di significati sotto il profilo degli effetti giuridici - rispetto all'art. 6 della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della l. n. 74 del 1987, a tenore del quale, in sede di divorzio, al Tribunale è conferito il potere, da esercitarsi nell'interesse dei minori anche in relazione all'età degli stessi, di disporre l'affidamento congiunto o alternato. Prescindendosi da ogni approfondimento circa gli effetti della diversa terminologia utilizzata - potrebbe ritenersi che, utilizzandosi il termine condiviso, si sia voluto sottolineare il profilo della partecipazione attiva di entrambi i genitori, piuttosto che della sottoposizione degli stessi ad un provvedimento autoritativo - sembra doversi osservare che la disposizione, ancorché dettata dalla legge sul divorzio, è stata ritenuta applicabile in via analogica anche in tema di separazione. Dunque, anche nel sistema previgente la possibilità di coinvolgere entrambi i genitori nell'affidamento della prole deve ritenersi fosse ormai acquisita, seppure, per l'ipotesi di separazione, tale acquisizione dovesse ritenersi determinata in via interpretativa giurisprudenziale. Il nuovo testo dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge oggetto di esame, per alcuni aspetti, ripropone, chiarendone e puntualizzandone il contenuto, la disciplina preesistente, anche in relazione alla già rilevata estensione in tema di affidamento, per altri versi, si pone con significativi elementi di innovazione. Il comma 1 del testo novellato fissa un principio che già trova riferimento nell'art. 147 c.c., in relazione all'art. 30, comma 1 Cost., a tenore del quale il rapporto intercorrente tra genitore e figlio si determina in conseguenza del fatto della procreazione: tale rapporto, peraltro, è ricollegabile, appunto, al solo fatto della generazione. In relazione a tale principio, merita di essere segnalato il comma 2 dell'art. 4 della legge, che ne estende la disciplina anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, secondo un indirizzo interpretativo che ormai deve ritenersi consolidato. Nel quadro del principio espresso dal comma 1 del nuovo testo dell'art. 155 c.c., il comma 2, richiamate le finalità definite, ribadisce il principio, pacificamente affermato da dottrina e giurisprudenza, secondo cui nel pronunciare la separazione personale dei coniugi il giudice è obbligato ad adottare i provvedimenti relativi alla prole, provvedimenti che debbono essere finalizzati esclusivamente all'interesse morale e materiale dei figli. Si tratta di un orientamento, come si è detto, ormai pacificamente acquisito dalla giurisprudenza, la quale ha sottolineato che il provvedimento di affidamento prescinde dalla responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, e si configura, piuttosto che come un diritto, come un munus, con la conseguenza che il correlativo e corrispondente diritto di visita del genitore non affidatario si qualifica come strumento, in forma affievolita o ridotta, per l'esercizio del fondamentale diritto e/o dovere di entrambi i genitori solennemente affermato dall'art. 30, comma 1 Cost. La disposizione contenuta nel comma 2 del novellato art. 155 c.c., secondo la quale il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, opporre stabilisce a quale di essi i figli sono affidati , si inserisce nel quadro costituzionale come sopra delineato, alla luce della richiamata giurisprudenza, caratterizzandosi, tuttavia, per il profilo innovativo secondo il quale l'affidamento - si sarebbe detto congiunto, deve oggi dirsi condiviso - deve essere effettuato prioritariamente nei confronti di entrambi i genitori. La scelta del legislatore sembra univoca nel senso della affermazione della unitarietà del rapporto genitoriale, che si riflette nei confronti dei figli; peraltro, ove si consideri la già richiamata disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge in esame, che ne estende l'applicazione ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - il richiamo al profilo procedimentale, ad una prima approssimativa lettura, non sembrerebbe escludere riflessi di ordine sostanziale: la relativa problematica deve comunque essere approfondita - la disposizione assume una portata meritevole di più approfondita analisi anche in relazione a quanto disposto dall'art. 317-bis c.c. in tema di esercizio della potestà per la filiazione nata al di fuori del matrimonio. La seconda parte del comma 2 del novellato art. 155 c.c. si colloca, sostanzialmente, lungo le linee del testo precedente dello stesso articolo, dovendosi il contenuto dei provvedimenti emessi dal giudice adattare alla diversità di situazioni che, rispettivamente, si determinano a seconda che l'affidamento riguardi entrambi i genitori oppure uno di essi. La novità della disciplina va individuata nella previsione che in ogni caso - almeno così sembra debba essere interpretato il nuovo testo del comma 3 dell'art. 155 c.c. - la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Infatti, secondo il testo previdente, il provvedimento attraverso il quale, in sede di separazione, il figlio minore fosse affidato ad uno dei coniugi, determinava la conseguenza che, ferma restando la titolarità in capo ad entrambi i genitori della predetta potestà, l'esercizio di essa, per espresso disposto legislativo, dovesse essere attribuito al genitore affidatario. La deroga al principio dell'esercizio congiunto della potestà, nel contesto della preesistente disciplina, trovava ragionevole giustificazione in valutazioni di ordine operativo, di guisa che il giudice, nel disporre l'affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi, non aveva alcun obbligo nella motivazione del provvedimento di esporre le ragioni per le quali al coniuge affidatario fosse conferito l'esercizio esclusivo della potestà: peraltro, secondo la giurisprudenza, situazioni di particolare natura, correlate all'interesse del figlio minore, avrebbero potuto legittimare, nonostante l'affidamento ad uno dei genitori, che l'esercizio della potestà fosse congiunto. Il regime delineato dal precedente art. 155, e definito attraverso la interpretazione giurisprudenziale, essendo fondato sulla titolarità di entrambi i genitori della potestà genitoriale, comportava che, pur nella ipotesi di affidamento ad uno dei genitori, il genitore non affidatario restava titolare del diritto-dovere di vigilanza, per l'attuazione del quale il giudice della separazione era tenuto ad adottare specifici provvedimenti idonei a consentire la realizzazione di tale diritto dovere. Infine, le modalità attuative del rapporto tra genitori e figli, in funzione dell'affidamento, sia che si tratti di affidamento condiviso, sia che si tratti di affidamento ad uno dei coniugi, consentono ai coniugi medesimi di realizzare accordi che debbono essere recepiti nel provvedimento del giudice, sempre che non siano contrari all'interesse dei figli. Il comma 3 del novellato art. 155 c.c., dopo avere fissato il principio, cui già si è fatto riferimento, secondo cui la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori, introduce la regola, che deve ritenersi corollario dell'esercizio congiunto della potestà, secondo cui le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice Per quanto attiene ai profili di diritto sostanziale, la disposizione di cui si tratta sostanzialmente sembra riconducibile - come si è già osservato - all'art. 147 c.c., anche e soprattutto per quanto attiene alla individuazione dei criteri che debbono essere adottati p Articolo di Giovanni Giacobbe
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ITALIANI IN FUGA DA CHAVEZ
Gli italiani scappano dal dittatore socialista. Il finto oratore sta facendo fuoco e fiamme affinchè scappino gli stranieri dal Venezuela. Ricordate cos'era accaduto in Libia per colpa di Gheddafi? Una cosa simile si sta verificando nel paese meno democratico del mondo, il Venezuela.
Chavez sta cambiando ogni cosa, e adesso, addirittura cambia la legge e si fermerà a governare per sempre. Il nuovo Fidel Castro dell'America latina.
Intanto nascono a migliaia i siti dei venezuelani (veri) del popolo ...che non lo vogliono e non sanno come esprimere il loro disappunto. Eccone un esempio
VENEZOLANO VISITEN ESTE SITIO.... NO SEAN COBARDES Y ATREVANSE
Articolo pubblicato da LA STAMPA
QUESTA E' LA VERITA' IN VENEZUELA, NON QUELLA CHE CI PROPINANO ALCUNI POLITICI ITALIANI. NON VOGLIO STARE NE' A DESTRA E NEMMENO A SINISTRA, IO SONO PER LA GIUSTIZIA E LA DEMOCRAZIA, ENTRAMBE ASSENTI IN VENEZUELA.
ESTA ES LA VERDAD EN VENEZUELA, NO LA QUE NOS DICEN LOS POLITICOS EN ITALIA. NO QUIERO ESTAR NI CON LA DERECHA Y TAMPOCO CON LA IZQUIERDA, YO ESTOY CON LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA, LAS DOS AUSENTES EN NUESTRO PAISA VENEZUELA. (7 ESTRELLAS).
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che ci racconta il coronel milza?
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febrero 22, 2007

Chavez a Prodi: "Bush es el diablo"


Milioni d'italiani stanno scappando dal Venezuela per paura degli espropri. Notizia di oggi.
Esce il nuovo pezzo di Coronel Milza e Chavez canta a Prodi.
"Bush es el diablo" richiedilo subito perchè la press agency invia soltanto 50 mails.
E' destinato a fare scandalo stavolta.
Chiedilo gratuitamente a questa mail
Scrivi: "BUSH ES EL DIABLO"
Ti arriverà subito. Me l'hanno garantito.
Alla prossima

febrero 21, 2007

Festival di Sanremo? No grazie, preferisco il circo



Festival di Sanremo: gli inciuci, le raccomandazioni, le torte, i tortini, gli impasti e le parvenze d’una grande parata con tanti cosmetici e trucchetti da prima Repubblica - di Cosmo de La Fuente
Il falso d’autore imperversa nella kermesse canora più seguita e discussa d’Italia. Il marcio avanza a suon di musica, nel bel paese dell’etica distrutta dal commercio etereo di Mammarai (...)
Segue in esclusiva su 'La Voce di Fiore'
ecco il link
A presto

La festa dell'orgoglio del padre penalizzata



Vergogna romana, vergogna tutta italiana! Come sempre la penalizzazione è a carico del padre, come mai la maratona non viene organizzata nel giorno della donna? E' uno schifo e qualsiasi uomo dovrebbe ribellarsi a questo. Il messaggio di Giorgio Ceccarelli è il seguente:


Gentile Direttore,il prossimo 18 marzo a Roma si disputerà la "ricchissima" Maratona di Roma. A rimetterci sarà la “poverissima” Festa del Papà, per la prima volta trasformata in evento mondiale, Daddy's Pride.http://www.figlinegati.it/eventi.asp?id=271Se non si raggiungerà un accordo con il Sindaco Veltroni come avvenne lo scorso anno (fu spostata la domenica ecologica, incautamente messa il 19 marzo), Roma sarà una città chiusa ai Papà che in serata celebreranno la “morte del papà” con un bel corteo funebre ai Fori Imperiali.La festa del papà, da quest'anno in poi, si trasformerà in un bel funerale a futura memoria di questa infausta giornata per tutti i papà del mondo.La domanda nasce spontanea: perchè la Maratona non ha "occupato" le date della festa della donna (8 marzo), quella della Repubblica (2 giugno), quella dei lavoratori (1 maggio) o il raduno del Gay Pride?La risposta è semplice, perchè in Italia, dei papà non frega niente a nessuno. Il triste evento (il funerale del papà) si svolgerà nell'Anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti".Chi poteva patrocinare la Maratona di Roma? il Ministero delle Pari Opportunità.Salviamo la Festa del Papà. Non vogliamo vincere sulla Maratona (anche se in Questura siamo arrivati prima noi lo scorso anno) ma arrivare insieme a loro. un giorno, due manifestazioni.E che l'amore anzichè vincere, come nelle favole, almeno pareggi con lo sport .Stiamo ricevendo solidarietà da tutto il mondo e le proteste aumentano. Ma non bastano. Aiutaci: call center Comune di Roma 060606.Comitato promotore del daddy's PrideArmata dei Padri, Ass. Figli Negati, papà Separati Lombardia, Caro Papà e altre 40 associazioni di tutto il mondo.www.daddyspride.it
COMITATO PROMOTOREGiorgio Ceccarelli, Domenico Fumagalli, Gerardo Mercorio
Cosmo de La Fuente

febrero 17, 2007

Padre Nostro che sei nei cieli




Padre Nostro, che sei nei Cieli,
Sia santificato il Tuo Nome.
Venga il Tuo Regno,
Sia fatta la Tua volontà,
Come in Cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti,
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
"E non ci indurre in tentazione",
Ma liberaci dal male (o dal Maligno)

La preghiera, con tutto il rispetto, non è corretta!
Chi può indurci in tentazione? Il male.
Ho il terrore di chi possa indurmi in tentazione perché ne conosco le capacità malefiche.
Secondo il mio modesto parere è un'offesa al nostro Signore.
Non sarebbe stato meglio "aiutaci a non cadere in tentazione"?

Amen

Cosmo de La Fuente

febrero 11, 2007

Dico:la nuova forma di famiglia, anche denominata ' matrimonini'



La nuova forma di famiglia non convince molti. Troppa confusione! Si invierà una raccomandata da un partner all'altro per comunicare la convivenza. In fatto di reversibilità delle pensioni, poi, non si capisce bene cosa accadrà. Ci saranno anche i furbi che faranno imbrogli ovviamente. I 'dico' non convince nemmeno a buona parte della sinisitra. Staremo a vedere.
CECCANTI - ''No se seguiamo bene la sequenza delle cose. Due persone, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, possono ottenere certificazione di questa realta' se si trovano in questa condizione di fatto, che possono dichiarare in due modi a loro scelta: A) quella piu' semplice e' di andare contestualmente all'ufficio di anagrafe facendo una dichiarazione; B) in alternativa puo' andare uno solo e dimostrare di avere avvisato l'altro con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell'applicazione della legge si garantira' che sia l'altro convivente a ricevere materialmente tale comunicazione''.
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Hai già scaricato il Calypso Chavez (Le donne della sinistra italiana sono calde)?
Puoi farlo gratuitamente al sito

febrero 07, 2007

Ciao papino...io e te siamo uguali

Ciao papino, non sarà facile la vita senza di te.
Io non posso stare senza di te.
Siamo uguali, la stessa bocca,
lo stesso problema al ginocchio.
Sarai sempre il mio eroe.


Le bellissime parole della figlia di Raciti. L'amore di una figlia per il proprio papà.